La pubblicazione consiste nell’affissione, per almeno otto giorni consecutivi, all’Albo pretorio on line del Comune di un atto cd. “avviso” recante l’indicazione delle generalità dei nubendi e del luogo in cui gli stessi intendono celebrare il matrimonio. Lo scopo della pubblicazione è quello di accertare che gli sposi siano in possesso di tutti i requisiti di legge necessari per contrarre matrimonio, nonché rendere nota l’intenzione dei medesimi di unirsi in matrimonio, affinché chiunque ne abbia interesse possa formulare le previste opposizioni.
La richiesta di pubblicazione viene fatta dai nubendi o da un loro rappresentante (munito di scrittura privata non autenticata ), recandosi presso l'Ufficio dello Stato Civile.
Documenti d'identità dei nubendi, nr. 1 o 2 marche da bollo da € 16,00 a seconda che i nubendi siano o meno entrambi residenti nel Comune.
Avvio del procedimento delle pubblicazioni, successivamente certificatodi regolare esecuzione delle pubblicazioni.
Condizioni necessarie per contrarre matrimonio:
- ETÀ: compimento del diciottesimo anno di età, salvo il caso in cui il Tribunale per i Minorenni abbia ammesso, per gravi motivi, il matrimonio a chi abbia compiuto i sedici anni;
- MANCANZA di pronunce di INTERDIZIONE PER INFERMITÀ DI MENTE;
- LIBERTÀ DI STATO;
- MANCANZA DI RAPPORTI DI PARENTELA O AFFINITÀ nei limiti di cui all’art. 87 c.c.;
- DELITTO: non deve essere stata pronunciata condanna per omicidio, anche solo tentato, sul coniuge dell’altra persona;
- DIVIETO TEMPORANEO DI NUOVE NOZZE: la donna il cui precedente matrimonio sia stato sciolto od annullato o per il quale siano stati dichiarati cessati gli effetti civili non può contrarre matrimonio prima che siano trascorsi 300 giorni dalla data delle relative sentenze.