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DescrizioneArt. 5, c. 1,4 del d.lgs. n. 33/2013 L'accesso civico, disciplinato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 33/2013, prevede il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati la cui pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione risulti obbligatoria per legge, nei casi in cui la stessa pubblicazione risulti omessa. La richiesta di accesso civico non deve essere motivata, è gratuita e deve essere presentata al Responsabile della trasparenza dell'amministrazione, che si pronuncia sulla stessa. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, oppure comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. In caso di ritardata o mancata pubblicazione dell'atto, documento o altra informazione oggetto della richiesta di accesso civico, l'instante potrà rivolgersi al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo 2 della Legge n. 241/1990 (metà di quello originariamente previsto, quindi 15 giorni) provvede alla pubblicazione nel sito del dato richiesto, trasmettendolo contestualmente al richiedente o, in alternativa, potrà comunicare al medesimo l'avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Responsabile della trasparenza: con Decreto del Sindaco n° 2 in data 12 aprile 2017, è stato individuato quale responsabile della Trasparenza la Dott.ssa Anna Sacco Botto tel: 0141.856447 fax: 0141.856721 email: segretario @comune.moasca.at.it PEC: comunedimoasca@pec.it Il Responsabile per la Trasparenza si avvarrà, in qualità di referenti, del seguente personale: Settore Amministrativo: Sig.ra FERRI Daniela Maria; Settore Finanziario: Sig.ra FERRI Daniela Maria; Settore Tecnico: Geom. MARCHISIO Marco. Titolare del potere sostitutivo: Ai sensi dell'art. 2, comma 9 bis della legge 241/1990 (inserito dal D.L. n. 5/2012 convertito dalla legge 35/2012) il Segretario Comunale è chiamato ad esercitare il potere sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili di P.O. legittimati all'adozione di provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi. Le richieste di intervento sostitutivo ex art. 2, comma 9 ter, L. 241/90 e s.m.i. devono essere indirizzate al Segretario Comunale dell'ente e inoltrate in forma cartacea, ovvero a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi resi noti sul sito istituzionale dell'ente.

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